giovedì 09 settembre 2010, 20:16

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Nuovo Socio / Rinnovo

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Consiglio Direttivo

Art. 12.    Il Consiglio Direttivo e' eletto dall'Assemblea dei Soci, prima dello scadere del suo mandato, che dura un biennio.

Ogni Socio dovra' esprimere non piu' di due nomi per i rappresentanti dei tecnici indipendenti, non piu' di due nomi per i rappresentanti dei tecnici dipendenti, non piu' di due nomi per i rappresentanti dei costruttori, non piu' di due nomi per i rappresentanti dei docenti universitari, non piu' di due nomi per le Aziende diverse.

Oltre ai voti dei Soci presenti di persona o per delega all'Assemblea, verranno considerali validi anche quelli ricevuti per posta almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. A tal fine la segreteria predisporra' apposite buste da sigillare in cui il Socio indichera' le sue preferenze e che verranno aperte alla fine delle operazioni di volo e immediatamente prima dello scrutinio.

Il Consiglio Direttivo e' composto da quindici Consiglieri, tre in rappresentanza dei tecnici che non siano docenti nei ruoli di Universita' italiane e che non siano dipendenti o amministratori delle Aziende industriali di cui al III comma della voce b) del punto 6, tre in rappresentanza dei tecnici dipendenti dalla Aziende industriali ora citate, tre in rappresentanza dei costruttori tramite i delegati dei Soci collettivi delle Aziende industriali ora citate o tramite soci individuali che siano amministratori delle medesime Aziende, tre in rappresentanza dei docenti nei ruoli di Universita' italiane, tre in rappresentanza delle Aziende diverse, e cioe' dei soci collettivi di cui ai commi I, II, IV, della voce b) dell'art. 6, tramite propri delegati.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Fra i Consiglieri vengono scelti un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere. In mancanza di un Consigliere subentra il Socio dello stesso gruppo che ha riportato maggior numero di voti.

Oltre a quelli elettivi sopra citali fa parte del Consiglio Direttivo come membro di diritto e con uguali facolta' attive e passive, l'ultimo Presidente a meno che non trasmetta per il biennio in corso espressa rinuncia.

Art. 13.    Il Consiglio Direttivo viene convocato di norma dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. Appena eletto - prima della scelta del Presidente -il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Consigliere piu' anziano per eta'.

Le riunioni del Consiglio saranno valide quando siano presenti almeno la meta' dei suoi membri. La convocazione dovra' essere fatta con almeno otto giorni di preavviso salvo casi di urgenza a giudizio del Presidente.

Il libro verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario, fara' fede delle deliberazioni del Consiglio.

Il Segretario puo' essere scelto anche fuori dal Consiglio.

Nel conteggio del numero legale le presenze vanno rapportale a tutti i Consiglieri elettivi piu' i soli Consiglieri di diritto presenti alla seduta.

Art.13 bis.    All'interno del Consiglio Direttivo verra' nominata una giunta esecutiva di 5 Consiglieri costituita dal Presidente (sostituito eventualmente dal Vice Presidente) ed un rappresentante per ogni categoria, che potra' essere convocata dal Presidente in caso di decisioni urgenti.

Art. 14.    La Presidenza e' composta da un Presidente e da un Vice Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta per maggioranza semplice.
II suo mandato scade assieme a quello del Consiglio che l'ha espresso.

Art. 15.    Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione ed approvazione del regolamento per il funzionamento dell'Associa-zione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati. Quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo con apposita delibera puo' nominare propri Delegati Zonali.

Art. 16.    Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee; nomina, occorrendo, gli scrutatori; ordina e sorveglia il lavoro della segreteria; nomina e revoca il segretario e gli impiegati dell'Associazione e ne determina la retribuzione su conforme parere del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di assenza e' sostituito dal Vice Presidente.

Art. 17.    Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta per maggioranza semplice. Il suo mandato scade assieme a quello del Consiglio che lo ha espresso. Egli ha il compito di curare la stesura dei bilanci di previsione e consuntivi, e di dirigere la conduzione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'Associazione.